Art. 5.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge e per i primi due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, coloro che sono in possesso di attestati o diplomi di specializzazione rilasciati, dopo un corso di scuola secondaria superiore, da un ente pubblico abilitato per legge alla formazione professionale, scolastica o universitaria, con il titolo di collaboratore o di assistente di restauro ed equivalenti ovvero di restauratore, possono ottenere la qualifica di operatore tecnico di restauro e di assistente o tecnico di restauro e la relativa abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 3, previa presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di diplomi o attestati di qualificazione o di riqualificazione, di fatture, di contratti o di ogni altro atto che attesti in modo documentato lo svolgimento per almeno un quinquennio di una o più attività tra quelle previste dall'articolo 4.
      2. Possono ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3 negli ambiti elencati nell'articolo 4, previa presentazione di apposita domanda scritta alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

 

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i professionisti di chiara fama operanti nel settore del restauro.
      3. L'abilitazione di cui all'articolo 3 è altresì rilasciata, in sede di prima attuazione della presente legge, ai laureati in architettura, in ingegneria, in geologia o in scienze ambientali che hanno effettuato un piano di studi attinente al settore del restauro e che hanno frequentato appositi corsi di specializzazione universitaria ovvero master o corsi di formazione ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.